
Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove disposizioni riguardanti la previdenza complementare, come stabilito dall’ultima Manovra. Queste norme prevedono l’adesione automatica al fondo pensione per i neoassunti nel settore privato, ad eccezione dei lavoratori domestici, in base agli accordi o contratti collettivi vigenti.
Nel caso in cui il contratto collettivo non preveda un fondo specifico, l’iscrizione automatica sarà al fondo Cometa, dedicato ai dipendenti dell’industria metalmeccanica. L’adesione avrà effetto dal primo giorno di assunzione, con la possibilità di rinunciare entro 60 giorni. Si conclude così la precedente normativa sul silenzio-assenso.
La rinuncia all’adesione automatica implica che il Tfr maturando verrà destinato a una forma di previdenza complementare differente scelta dal lavoratore, oppure rimarrà in azienda. Tuttavia, è importante considerare la norma che prevede la devoluzione del Tfr al Fondo tesoreria presso l’Inps, in base alla dimensione dell’azienda.
Con l’adesione automatica, confluiranno nel fondo il Tfr maturando e i contributi a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore. A differenza del passato, i contributi non saranno più investiti nel comparto garantito, ma in quello più idoneo in relazione all’orizzonte temporale e all’età del lavoratore.
La contribuzione da parte del lavoratore non è obbligatoria se la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro è inferiore al valore dell’assegno sociale Inps, che nel 2026 sarà pari a 546,24 euro per 13 mensilità.
Le nuove disposizioni prevedono anche diverse possibilità di utilizzo del montante accumulato nel fondo pensione. Quest’ultimo potrà essere liquidato integralmente in capitale al momento del pensionamento per coloro che non raggiungono una certa soglia, variabile in base all’età e al tipo di pensionamento. La riforma introduce una maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione.
Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, saranno disponibili anche rendite temporanee per un periodo definito, prestazioni frazionate o programmate, ovvero erogazioni distribuite nel tempo, e combinazioni tra capitale iniziale e rendita successiva.
Per i lavoratori che non sono alla prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare e a verificare quale scelta sia stata effettuata in precedenza. Se il lavoratore è già iscritto a un fondo pensione, il datore di lavoro deve fornire informazioni sulla possibilità di indicare, entro 60 giorni dall’assunzione, a quale forma pensionistica complementare destinare il Tfr maturando da quel momento, specificando che, in assenza di una scelta, si applicherà il meccanismo di adesione automatica.