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Pensioni, isopensione e assegno di solidarietà per i lavoratori con contributi puri: requisiti e somme previste.

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Pensioni, isopensione e assegno di solidarietà per i lavoratori con contributi puri: requisiti e somme previste.

Isopensione e Assegno Straordinario di Solidarietà per Contributivi Puri

La recente circolare dell’INPS, n. 104/206, chiarisce che anche i lavoratori definiti "contributivi puri" possono accedere all’isopensione e all’assegno straordinario di solidarietà. Questi sono i lavoratori che non possiedono un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e il cui primo accredito è avvenuto dal 1° gennaio 1996. Tali lavoratori possono usufruire dei pensionamenti anticipati, finanziati dai datori di lavoro, nel contesto di esodi aziendali volti a garantire una "pensione anticipata contributiva".

Tuttavia, è necessario che l’importo soglia, fissato a 2,6; 2,8 o 3 volte l’assegno sociale, sia già stato raggiunto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti per il Pensionamento dei Contributivi Puri

Secondo la normativa vigente, i contributivi puri possono accedere a diverse forme di pensionamento. Per la pensione di vecchiaia, è richiesta un’età di 67 anni con almeno 20 anni di contributi, oppure 71 anni con un minimo di 5 anni di contributi, senza alcuna soglia.

Per la pensione anticipata ordinaria, i requisiti sono di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con un’aggiunta di 3 mesi di finestra mobile. Per quanto riguarda la pensione anticipata contributiva, i requisiti sono più complessi: è necessario avere 64 anni di età, 20 anni di contribuzione effettiva e 3 mesi di finestra mobile, con una soglia d’importo della pensione pari a 3 volte l’assegno sociale, che scende a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per quelle con due o più figli.

Isopensione e Assegno Straordinario di Solidarietà

L’INPS e il Ministero del Lavoro sottolineano che i lavoratori devono dimostrare, al momento della cessazione dal lavoro, di poter raggiungere i requisiti anagrafici e contributivi, oltre all’importo soglia richiesto per la pensione, entro la fine del periodo di esodo.

La durata massima dell’esodo varia: si estende fino a 48 mesi per l’isopensione, con un’eccezione che consente di arrivare a 84 mesi per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026, e fino a 60 mesi per l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà.

Per garantire che l’importo soglia della pensione sia adeguato all’evoluzione futura del PIL e dell’assegno sociale, l’INPS stabilisce che la verifica venga effettuata "in via prospettica" alla data di ingresso nell’esodo. Se l’assegno di accompagnamento, calcolato in base ai contributi versati e all’età al momento dell’accesso all’esodo, supera il limite richiesto per l’assegno sociale, si presume che il requisito sarà rispettato al momento del pensionamento effettivo.

Dettagli Economici

Cosa implica tutto ciò in termini economici? L’isopensione e/o l’assegno di solidarietà devono garantire, nell’anno di decorrenza della prestazione, un importo non inferiore a:

  • Una volta l’assegno sociale per la pensione di vecchiaia con 67 anni e 20 anni di contributi;
  • Tre volte l’assegno sociale per la pensione anticipata contributiva con 64 anni e 20 anni di contributi. Per le donne con un figlio, la soglia scende a 2,8 volte l’assegno sociale, e a 2,6 volte per quelle con due o più figli.

In aggiunta, per la pensione anticipata a 64 anni, è previsto un vincolo che limita l’importo massimo erogabile a 5 volte il trattamento minimo per tutte le mensilità anticipate rispetto all’età della pensione di vecchiaia ordinaria. Questo implica che gli assegni i cui importi superano tale valore saranno ridotti e mantenuti fissi per l’intera durata della prestazione.

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