
730 Errato o Non Presentato: Opportunità per Correggere
I contribuenti che hanno inviato il modello 730 e si accorgono di aver omesso qualche informazione, così come coloro che non hanno rispettato la scadenza, hanno ancora la possibilità di porre rimedio. Come sottolineato dalla rivista online Fisco Oggi dell’Agenzia delle Entrate, una delle opzioni disponibili è il modello Redditi Persone Fisiche (Pf), da presentare entro il 2 novembre. Se la correzione comporta un risultato fiscale più favorevole o invariato, è possibile anche utilizzare il 730 integrativo fino al 26 ottobre, tramite un Centro di Assistenza Fiscale (Caf) o un professionista abilitato.
Correzioni per Risultati Fiscali Invariati o Vantaggiosi
Nel caso in cui l’integrazione porti a un credito maggiore (o a un debito minore) o mantenga l’imposta invariata, i contribuenti possono ricorrere sia al modello Redditi Persone Fisiche sia al 730 integrativo. Questa opzione è utile per chi, dopo aver inviato il modello, si rende conto di aver omesso spese detraibili o deducibili, redditi già tassati correttamente o altri elementi che avrebbero portato a un risultato fiscale più favorevole. La scadenza per presentare il 730 integrativo è fissata per lunedì 26 ottobre 2026, e può essere inviato attraverso un Caf o un professionista abilitato. La stessa opportunità è valida anche se la modifica non altera l’imposta dovuta.
Il 730 integrativo può essere utilizzato da chi ha presentato il modello con l’assistenza di un Caf o di un professionista, ma anche da chi ha inviato autonomamente il 730 precompilato tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate. In tali casi, il contribuente deve fornire la documentazione necessaria per giustificare le modifiche apportate. Se il modello originario è stato presentato senza assistenza, è richiesta la documentazione completa relativa alla dichiarazione.
Quando si presenta un nuovo modello per ottenere un credito maggiore, un debito minore o un risultato fiscale invariato, è necessario compilare integralmente il nuovo modello e indicare il codice 1 nella sezione “730 integrativo” del frontespizio. Questo è il caso, ad esempio, di chi si accorge di non aver inserito spese sanitarie, interessi passivi su mutui o altri oneri deducibili.
Correzione dei Dati del Sostituto d’Imposta
Se si devono correggere esclusivamente i dati del sostituto d’imposta che esegue il conguaglio, è necessario utilizzare il 730 integrativo. In questa situazione, va presentato un nuovo modello, inserendo il codice 2 nella casella pertinente. Il nuovo modello deve contenere gli stessi dati della dichiarazione iniziale, con la sola modifica delle informazioni relative al sostituto. Se, oltre alla correzione dei dati del sostituto, si riscontra un credito maggiore, un debito minore o un’imposta invariata, è necessario indicare il codice 3.
Opzione del Modello Redditi
In alternativa al 730 integrativo, i contribuenti possono optare per il modello Redditi Persone Fisiche per apportare correzioni favorevoli. Questa dichiarazione può essere presentata come correttiva entro la scadenza prevista per il modello Redditi (2 novembre 2026) oppure successivamente tramite dichiarazione integrativa, seguendo le tempistiche stabilite dall’articolo 2 del Dpr n. 322/1998.
Caso di Errori con Maggior Debito
La situazione cambia se la correzione porta a un minor credito o a un maggior debito d’imposta. In tali casi, non è possibile utilizzare il 730 integrativo e il contribuente deve avvalersi esclusivamente del modello Redditi Persone Fisiche. Se dalla rettifica scaturisce un importo da versare, il contribuente è tenuto a pagare le imposte dovute, gli interessi legali e le eventuali sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso. Questa regolarizzazione può avvenire sia tramite dichiarazione correttiva nei termini, sia mediante dichiarazione integrativa presentata negli anni successivi, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa.
Omissione della Presentazione
Coloro che non hanno presentato il modello 730 possono ancora inviare il modello Redditi Persone Fisiche entro il 2 novembre. Dopo questa data, se l’invio avviene entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, la dichiarazione sarà considerata valida con l’applicazione di sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso; oltre tale termine, sarà considerata omessa.









