
La questione centrale, nel decreto della Corte d’Appello di Milano che ha disposto la sospensione dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto, sarebbe l’assenza di un adeguato equilibrio tra protezione della salute e attività industriale. Lo ha sostenuto oggi il sostituto procuratore generale Luigi Birritteri davanti alle Sezioni Unite civili della Cassazione, durante l’udienza sui ricorsi presentati da Ilva Spa, Acciaierie d’Italia e Acciaierie d’Italia Holding contro il blocco della produzione nell’area.
Al centro del confronto resta il rapporto tra la tutela della salute pubblica e la continuità produttiva. Birritteri ha affermato che la pericolosità dell’amianto non è in discussione, ma ha osservato che, a suo giudizio, la Corte d’Appello di Milano avrebbe dedotto la presenza di un rischio senza accertarlo. Dopo la requisitoria del procuratore generale è intervenuto il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, annunciando di aver presentato un’interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito alla posizione di Birritteri.
Turco ha precisato che l’iniziativa non intende contestare l’indipendenza della magistratura né avanzare accuse, ma mira a verificare se siano state considerate eventuali ragioni di astensione. Il senatore ha richiamato notizie apparse sulla stampa, secondo le quali Birritteri avrebbe svolto incarichi presso il Ministero della Giustizia durante il mandato di Angelino Alfano.
Nelle scorse settimane la Procura generale aveva depositato una memoria chiedendo di accogliere solo in parte le impugnazioni delle società. Una parte rilevante delle osservazioni riguarda l’amianto presente nei cowpers degli altiforni. Secondo il Pg, la normativa in vigore non stabilirebbe l’obbligo di rimuovere integralmente, entro agosto 2023, tutti i materiali contenenti amianto, senza tener conto delle loro condizioni o della natura degli interventi necessari.
La Procura generale ha inoltre esaminato le emissioni e i rischi attribuiti alle polveri sottili. A suo giudizio, il provvedimento contestato avrebbe fondato la valutazione di gravi pericoli per la salute e l’ambiente su dati epidemiologici relativi a periodi lontani e su condizioni produttive non più attuali. Nelle conclusioni, ha aggiunto che il principio di precauzione non può giustificare l’adozione di criteri diversi da quelli previsti dalla legge. Per questo ha chiesto di accogliere anche le altre contestazioni delle società sulle motivazioni alla base del fermo degli impianti.
Di parere contrario gli undici cittadini assistiti dall’associazione Genitori Tarantini, costituitisi nel procedimento. In una memoria, gli avvocati Maurizio Rizzo Striano e Ascanio Amenduni hanno respinto le conclusioni del Pg e sostenuto la legittimità della decisione della Corte d’Appello di Milano. Secondo i difensori, la prosecuzione dell’attività produttiva non può prevalere senza limiti sui diritti costituzionali tutelati.
La memoria delle parti civili sostiene che il rischio per la salute sia stato documentato in modo adeguato e che il provvedimento impugnato individui due distinti elementi di pericolo: l’amianto e le emissioni di polveri sottili. Secondo i legali, ciascuno dei due fattori sarebbe sufficiente, autonomamente, a giustificare la misura stabilita dai giudici milanesi. Al termine dell’udienza, la Cassazione si è riservata la decisione, che sarà notificata alle parti.